E’ alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020 una nuova Ordinanza in materia di contrasto al Coronavirus.
L’Ordinanza è frutto del confronto che si è svolto a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone.
Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza.
Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza si segnala:
– Misure anti-movida
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5 E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
– Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
– Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
– Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
– Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
– Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza. (LNews)