MANTOVA «Verbale di contestazione annullato perché illegittimo, in quanto elevato in assenza della prescritta presegnalazione della postazione di controllo della velocità». Questo, in sostanza, quanto deciso ieri dal giudice di pace di Mantova, Elisa Fichera, accogliendo in toto il ricorso presentato in proprio dall’avvocato Marco Tenca, avverso il verbale per eccesso di velocità notificato due anni fa allo stesso legale virgiliano dal comando della Polizia locale di Curtatone. Segnatamente una violazione al codice della strada comportante una sanzione amministrativa da 142,52 euro, oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente di guida, «perché – come racconta lo stesso opponente – il 4 novembre 2023, transitando con la mia auto sulla provinciale 420 “Sabbionetana” nel territorio comunale di Curtatone avrei superato il limite di velocità fissato a 70 km/h procedendo invece a 81 km/h.
Ciò sarebbe stato rilevato da un dispositivo mobile di rilevamento della velocità “Scout Speed” installato su una vettura in uso alla Polizia locale di Curtatone. Nel predetto verbale però non si da atto, perché non c’era, di alcun cartello di presegnalazione che avvertiva gli utenti della strada in ordine al rilevamento della velocità e di questo ne ho dato atto nel mio ricorso, atteso altresì che l’autovettura della Polizia locale procedeva nel senso di marcia opposto rispetto al mio. Ho inoltre anche eccepito che il predetto verbale reca un’individuazione a dir poco imprecisa del presunto luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione, atteso che indicare “strada provinciale 420 – Sabbionetana, nei pressi del km 6, direzione Parma” individua un tratto stradale di almeno un chilometro, modalità che non consente nemmeno di far comprendere al ricorrente ove si trovasse all’atto della rilevazione della presunta infrazione. Sempre nel verbale si attesta come il rilevatore presente sulla vettura istituzionale sarebbe stato “verificato in perfetta funzionalità all’inizio del servizio”, senza dar di contro alcuna prova documentale in tal senso e senza nemmeno indicare quando sarebbe iniziato il servizio. Oltre a riportare la duplice dicitura “dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: nessuna” e “la suddetta violazione comporta la decurtazione di tre punti dalla patente di guida”, senza far comprendere al ricorrente se l’eventuale mancata opposizione comporterebbe o meno la decurtazione di punti. Motivazioni che hanno portato alla fine il giudice ad esprimersi in favore del ricorrente sulla scorta, altresì, di una robusta e consolidata giurisprudenza in tal senso, per difetto di presegnalazione, imprecisa individuazione del luogo, mancata verifica dell’apparecchio e pure contraddizione sulla decurtazione dei punti.
«In altre parole – afferma l’avvocato Tenca – a fronte di un verbale da 194,42 euro, poi ridotti a 142,52 se pagati entro cinque giorni dalla notifica e tre punti decurtati, mi son trovato in proprio, mentre il comune cittadino avrebbe dovuto rivolgersi al più a un legale e sopportarne i costi, a dover pagare e non recuperare 70 euro di marche da bollo, redigere un ricorso e presenziare in udienza per ribadire che l’ente comunale non può continuare ad operare in questa modalità. Su dieci verbali del medesimo tipo notificati ad altrettanti semplici cittadini, quanti resisteranno? Quanti invece pagheranno indebitamente vedendosi decurtare punti dalla patente di guida?».









































