Oncologia: il primario Cantore e il suo staff assolti dall’accusa di omicidio colposo

MANTOVA  Assolti da ogni accusa, fatta salva una residua dichiarata estinta per prescrizione, perché il fatto non sussiste. Questo quanto deciso ieri dal giudice Edoardo Zantedeschi, all’esito del processo per omicidio colposo, lesioni, falso in atto pubblico e violazione della privacy instaurato a carico del primario del reparto di oncologia del Carlo Poma, Maurizio Cantore, del suo vice Roberto Barbieri e delle oncologhe Carla Rabbi e Maria Donatella Zamagni.
Un verdetto arrivato in serata a conclusione di un’udienza fiume constatasi nella prima parte dalle richieste del pubblico ministero Silvia Bertuzzi, che per tutti gli imputati aveva avanzato istanza di condanna a 8 mesi di reclusione, (con pena sospesa), circa un solo capo d’accusa, afferente nello specifico uno dei tre casi clinici, su una quarantina totali presi in esame dagli inquirenti e riferiti al periodo 2014-2017, di pazienti oncologici deceduti in reparto a fronte di presunta colpa medica. Per quanto concerne invece le altre due cartelle in cui la procura aveva individuato precise responsabilità degli accusati per una, stante l’intervenuta prescrizione dell’ipotesi di reato (a cui non avevano però rinunciato le difese), era stata avanzata sentenza di non luogo a procedere mentre per la terza, sulla scorta di una non individuazione di nesso causale tra evento morte e terapie somministrate, il Pm aveva proposto l’assoluzione.
Di diverso avviso invece le difese, sia degli imputati che dell’Asst Mantova chiamata in causa in qualità di responsabile civile, secondo cui – come poi avallato nel dispositivo seppur sulla scorta del secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale – non vi sarebbe stata nessuna colpa né omissione da parte dell’equipe medica di Cantore né tanto meno un nesso di causa effetto tra i farmaci somministrati ai pazienti durante la degenza e la loro morte, derivante da tumore. Le indagini va ricordato avevano preso il via dalle segnalazioni di altri due medici che contestavano ai colleghi il mancato utilizzo, contravvenendo così alle linee guida vigenti, di farmaci mirati e di ultima generazione al posto di terapie regionali, meno costose ma anche meno efficaci. Circostanze queste sostenute fino all’ultimo anche dalle parti civili secondo cui si sarebbe provata la piena colpa dei medici a fronte di condotte omissive e gravi anomalie nelle procedure terapeutiche adottate. Il giudice ha invece ritenuto prevalente anche sull’estinzione dei reati per prescrizione, la non sussistenza di certa responsabilità.