Stretta su alcol e sicurezza allo stadio Martelli

Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi ha firmato un’ordinanza che stabilisce le disposizioni
relative alla vendita e alla somministrazione delle bevande in occasione degli incontri di
calcio della squadra locale “Mantova 1911 srl” allo stadio “Martelli – Pata Stadium” nella
stagione sportiva 2025-2026 ed eventuali altri incontri.
Si ordina, all’interno ed all’esterno dello stadio, in occasione di tutte le partite di calcio
del campionato nazionale e di altre manifestazioni calcistiche, che si disputeranno
presso il già menzionato impianto:
– il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica
(chiusa con il tappo) o di altro materiale (chiusa con il tappo) ed in lattina, a
partire dalle 3 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla
conclusione delle stesse all’interno dello Stadio “D. Martelli – Pata Stadium” ed
all’esterno dello stesso nel raggio di 250 metri;
– il divieto di vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5%, contenute
in contenitori di qualsiasi specie o materiale, a partire dalle 3 ore precedenti
l’inizio delle partite e fino all’ora successiva alla conclusione delle stesse
all’interno dello Stadio “D. Martelli – Pata Stadium” ed all’esterno dello stesso nel
raggio di 250 metri;
– Il divieto, oltre che della vendita, anche della somministrazione di bevande con
contenuto alcolico superiore al 5% del volume all’interno dello Stadio “D. Martelli
– Pata Stadium” ed all’esterno dello stesso nel raggio di 200 metri;
– il divieto per chiunque di introdurre all’interno dello stadio bevande e contenitori
soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle
agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
– I divieti sopra indicati potranno essere oggetto di ulteriori limitazioni qualora se ne
ravvisasse la necessità per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
Gli organi di Polizia sono tenuti all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della
presente ordinanza. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti è punita ai sensi della
normativa vigente.