Abusi edilizi, il Tar dà ragione a Pro-Gest, sospesi i provvedimenti del Comune

MANTOVA Il Tribunale Amministrativo di Brescia accogliendo il ricorso in via cautelare presentato dalla società Cartiere Villa Lagarina ha sospeso in via cautelare i provvedimenti emessi dallo Sportello Unico del Comune di Mantova circa l’ingiunzione a demolire le opere eseguite sulla facciata nord e nel depuratore dello stabilimento di via Poggio Reale. Detta ordinanza risulta significativa in quanto chiarisce che la competenza a decidere circa la sanabilità delle opere realizzate attiene alla conferenza di servizi della Provincia e che in tale sede si dovrà tenere altresì in considerazione il parere positivo espresso dalla Soprintendenza nel 2017 non potendo considerarsi insanabili gli interventi coerenti con detto pronunciamento.
Dal dispositivo dell’ordinanza amministrativa si evince quindi che l’attività produttiva nello stabilimento ex Burgo era stata autorizzata in ultima istanza dalla Provincia di Mantova attraverso autorizzazione d’impatto ambientale rilasciata nel 2017 e che i successivi ricorsi proposti contro tale provvedimento erano stati tutti respinti dallo stesso Tar bresciano. Per eseguire le opere di adeguamento del complesso produttivo, inoltre, la società ricorrente aveva chiesto all’ente di via Roma, il 17 agosto 2017, rilascio dell’autorizzazione paesistica presentendo in seguito anche distinte domande di rilascio del permesso a costruire, tra cui una attinente interventi di demolizione e nuova costruzione sulla facciata nord dell’edifico Nervi. L’8 novembre di quello stesso anno la Soprintendenza si era espressa con parere favorevole al progetto, apponendo alcune limitazioni ma rilasciando contestualmente l’autorizzazione ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 in materia di beni culturali.
Elemento questo, risultato secondo quanto disposto dai giudici amministrativi, centrale nella definizione della sanatoria paesaggistica, nonostante la mancata concessione da parte del Comune ne dell’autorizzazione paesistica ne dei permessi di costruzione. In sostanza, in presenza di autorizzazione e parere vincolante della Soprintendenza, le opere realizzate senza acquisizione di autorizzazione paesistica comunale, purchè conformi al progetto visionato dallo stesso ente statale devono essere derubricati ad abusi paesistici formali e quindi non soggetti a divieti di sanatoria. Per quanto attiene invece le opere in contrasto con i pronunciamenti della Soprintendenza nella conferenza di servizi dovrà essere stabilito se si tratti di modifiche con valore integrativo e marginale o al contrario di vere e proprie innovazioni non diluibili nel contesto. Accogliendo la domanda cautelare della ricorrente il Tar ha quindi rinviato per la trattazione del merito all’udienza del 18 dicembre prossimo.