MANTOVA Se fosse una partita di calcio giocata a forze impari, due contro uno, la parte debole potrebbe vantare una schiacciante vittoria contro i più forti col risultato di 3-0. È quanto avvenuto però in sede legale al tribunale amministrativo di Brescia, dove alla società Cartiere Villa Lagarina proprietaria dello stabilimento Pro-Gest di Mantova è stata riconosciuta la ragione nel ricorso prodotto contro la Provincia e il Comune per i presunti abusi e le relative sanzioni amministrative. La prima sezione del Tar, con tre distinte sentenze separate di pochi giorni l’una dalle altre, ha infatti accolto le ragioni della cartiera respingendo in buona parte gli argomenti addotti dagli enti locali che si erano opposti costituendosi in giudizio.
Nell’ordine, le tre sentenze datano al 29 luglio, al 6 agosto e al 10 agosto, ma solo due giorni fa sono state depositate con tanto di motivazione. In tutti e tre i casi il disposto della sentenza firmata dal presidente Angelo Gabbricci recita: «Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione e compensa le spese di lite».
Sempre nell’ordine, il primo ricorso era rivolto contro i due enti che avevano accertato come le opere in via Poggio Reale erano state eseguite “sostituzione e riorganizzazione degli impianti di ventilazione della sala macchina con relativa struttura metallica di sostegno e piano grigliato per la loro ispezione e manutenzione; installazione di barriera acustica fonoassorbente in assenza di autorizzazione paesaggistica”; da qui una sanzione di 709.204,16 euro.
Il secondo ricorso era indirizzato al Comune che aveva accertato che le opere di adeguamento e aggiornamento del depuratore erano state “realizzate in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire” ordinandone in conseguenza la demolizione e rimozione, aggiuntavi una sanzione di 500 euro.
Infine, il terzo ricorso: la Provincia, unitamente ad altri enti di controllo, aveva accertato nello stabilimento produttivo della società alcuni interventi realizzati in difformità dagli atti autorizzativi vigenti, tra cui le modifiche all’edificio Pulper. Per tale contestazione Palazzo di Bagno aveva ordinato alla società di pagare la somma di 193.200 euro, a titolo di sanzione pecuniaria. Agli enti costituitisi è stato richiesto di riformulare sia le contestazioni illegittime, sia le quantificazioni sanzionatorie. La declaratoria di illegittimità costituzionale giustifica la compensazione delle spese di lite.