Figlio maltrattato, doppia condanna

MANTOVA Anni di soprusi e vessazioni di ogni sorta, perpetrate in ambito domestico ai danni del proprio stesso figlio. A finire sul banco degli imputati, circa l’accusa di maltrattamenti in famiglia, due coniugi ultrasettantenni residenti a Serravalle a Po. I fatti a loro ascritti risalivano nello specifico ad un periodo antecedente il 7 marzo 2018 quando, nella circostanza, la vittima, ormai esasperata, si era decisa a presentare denuncia-querela ai carabinieri nei confronti di suo padre e sua madre. Una vicenda delicata, snodatasi nel tempo all’interno di un contesto socio-culturale decisamente disagiato e problematico, nonché arcaicizzato, come altresì appurato in sede di istruttoria dibattimentale, e che aveva visto la persona offesa, oggi 42enne, fatto oggetto di insulti, offese gratuite e improperi vari da parte dei genitori. In concreto, si sarebbe infatti perlopiù trattato di violenze verbali quelle poste in essere dalla coppia a partire fin da quando la vittima era poco più che un bambino. Frasi ingiuriose e offensive di uso comune e pressoché quotidiano, specialmente se afferite a certi ambiti di sottocultura arretrata e poco scolarizzata, ma che però, col tempo, avevano ingenerato nel ragazzo sofferenze e ansie tali da costringerlo, nel tentativo di sfuggirvi, ad andare a vivere a casa della nonna. Motivi di tali atteggiamenti, come confermato anche in aula, sempre inerenti a questioni di soldi. In ogni caso, in tale contesto, non sarebbero pure mancate le botte e le percosse ai danni del figlio; violenze da lui però nè mai denunciate né refertate in ospedale ma dai cui lividi, venuti a galla in ambito scolastico, erano poi seguite comunicazioni ai servizi sociali comunali da parte degli insegnanti. Ieri, a conclusione del processo a loro instaurato, il giudice Gilberto Casari, riconoscendo entrambi gli imputati colpevoli (con l’avvocato Gianluca Pinotti), li ha quindi condannati a un anno e quattro mesi ciascuno (oltre ad ulteriori 10 giorni di reclusione solo a carico del padre) disponendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione per la sola madre, incensurata.