MANTOVA – La Corte di Cassazione apre agli accordi prematrimoniali: con una ordinanza del 21 luglio scorso, i supremi giudici hanno infatti ritenuto lecito un accordo intercorso tra marito e moglie con il quale, in caso di separazione, il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro speso da lei per pagare le spese di ristrutturazione della casa di proprietà del marito. La separazione non è interpretata dalla Cassazione come causa dell’accordo ma come accadimento dal quale dipende l’efficacia delle pattuizioni stabilite dai coniugi. Il verdetto riguarda una coppia mantovana che prima di sposarsi aveva firmato una scrittura privata con la quale, in caso di fine del matrimonio, lui si impegnava a restituirle 146.400 euro, comprensivi del mutuo e delle spese per gli arredi ai quali lei aveva contribuito nonostante la casa fosse intestata solo al marito. Lei dal canto suo rinunciava ad alcuni beni: gli arredi della casa e una imbarcazione. La Suprema corte in particolare ha confermato quanto stabilito dai giudici d’appello di Brescia, e prima ancora il tribunale di Mantova, in merito alla validità di una scrittura privata sottoscritta dalla coppia, anni prima del divorzio. A rivolgersi ai giudici era stato proprio l’uomo, chiedendo di dichiarare nulla quella scrittura privata “per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative di legge”, quali gli articoli 143 e 160 del codice civile, relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi. Alla richiesta si era opposta la signora, alla quale, invece, i giudici hanno dato ragione. Ed adesso la decisione è definitiva. La Cassazione ha chiarito: “Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovesse sopravvivere una crisi matrimoniale. E’ stata via via valorizzata l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi”. nsomma, secondo gli ermellini, la scrittura privata in questione “risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato, l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale”.








































