MANTOVA – Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, martedì 7 giugno, ha firmato un’ordinanza rivolta “ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.)” affinché compiano varie azioni volte alla prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre. Tra queste, per esempio, evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante o piovana negli spazi aperti pubblici e privati, tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere.
Il provvedimento ordina “ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di mantenere – tra le altre cose – le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti”.
L’ordinanza, con varie azioni da compiere per evitare il prolificarsi di insetti e zanzare, è rivolta anche ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero. E ancora, “ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale e ai responsabili dei cantieri”.
Inoltre, all’interno dei cimiteri, “qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto”.
Attraverso l’ordinanza viene disposto anche che “in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private”, provvedendo, nel caso, con “separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati”.
Gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione e alla vigilanza all’attuazione della presente ordinanza. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti è punita in base al codice penale.
I trasgressori sono passibili di sanzioni amministrative da 25 a euro 500 euro.
La presente ordinanza, pubblicata integralmente sul sito del Comune di Mantova (Albo Pretorio), resterà in vigore sino a nuove disposizioni.