Se non c’è dolo non è eccesso di velocità

MANTOVA – Un’azienda di autotrasporti aveva contestato un’ordinanza emessa dalla prefettura di Mantova su verbale della Polizia Stradale che aveva rilevato il non funzionamento o manomissione del limitatore di velocità di uno dei suoi automezzi. Il ricorso è stato infine accolto dal giudice di pace di Mantova che ha annullato l’ordinanza. Nel caso specifico il giudizio verteva su un’ordinanza della Prefettura della città lombarda– conseguente a un verbale di infrazione della Polizia Stradale – per violazione dell’articolo 142 comma 11 del Codice della Strada, relativo al non funzionamento o alterazione del limitatore di velocità che comporti l’eccesso di velocità stesso. L’azienda di autotrasporti contestava la violazione, affermando che il limitatore di velocità era perfettamente regolare, ma non in grado di funzionare su intere tratte caratterizzate da lunghi rettilinei con forti pendenze. Inoltre, l’avvocato Roberto Iacovacci, legale della ditta, segnalava l’illegittimità dell’uso dello strumento di controllo velocità, mancando le prescritte approvazioni, omologazioni, verifiche e tarature, nonché altri vizi formali come la mancata indicazione del luogo e della percentuale di tolleranza strumentale applicata. Di fronte a queste argomentazioni il giudice di pace dava ragione all’azienda. «Secondo la legge – si legge nella sentenza – il giudice non deve accertare la legittimità dell’atto amministrativo, ma la legittimità della pretesa sanzionatoria». In altri termini, per infliggere una sanzione occorre dimostrare la piena responsabilità di chi è accusato di quella violazione. Secondo la Cassazione l’opponente – in questo caso l’azienda di autotrasporto – non deve fornire prova che l’ordinanza è illegittima, quanto dimostrare la sua non responsabilità. Dalle prove acquisite risulta invece che il ricorrente abbia agito senza consapevolezza e involontariamente e, poiché la prefettura non si è presentata in giudizio e non ha fornito alcuna prova in contrario, «l’opposizione è meritevole di accoglimento». L’ordinanza è stata quindi annullata e le spese compensate.