Il contratto, i diritti e le tutele per chi lavora con le agenzie di somministrazione. Ecco la guida

MANTOVA  Il contratto, i diritti e le tutele per chi lavora con le agenzie di somministrazione. Tutto questo è contenuto nella utilissima e pratica Guida Tascabile del Lavoro in Somministrazione realizzata da NIdiL CGIL di Mantova. Chi lavora in somministrazione spesso non sa di avere un contratto nazionale specifico che non è quello del settore in cui momentaneamente è impiegato; così come non sa che, grazie proprio a questo contratto, ha anche diritto a tutele specifiche per quanto riguarda il welfare e anche in caso di disoccupazione.

“Abbiamo realizzato questa guida, giunta alla sua terza edizione – spiegano Ruggero Nalin, ed Elena Turchi di NIdiL CGIL Mantova – proprio per porre rimedio a un limite di informazione che riguarda i lavoratori somministrati. Ci capita che vengano alla CGIL a chiederci come mai ci sono differenze fra loro e altri lavoratori nell’azienda in cui sono temporaneamente impiegati, perché molti non sanno che loro dipendono direttamente dall’agenzia di lavoro e hanno un contratto nazionale specifico”. Il contratto è stato rinnovato un anno fa e sono stati ridefiniti parecchi aspetti, le prestazioni sostenute dagli enti bilaterali ad esempio e i trattamenti in caso di disoccupazione. Per questo la guida è stata opportunamente aggiornata. “La guida – spiegano ancora Nalin e Turchi – non è solo una sintesi del contratto, ma descrive tutto quello che ci può stare in un contratto di somministrazione: regole, naspi (disoccupazione), contributi riconosciuti ai lavoratori in somministrazione, fino alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali. Si tratta, in questo ultimo caso, di contributi economici importanti che sono erogati al lavoratore somministrato in quanto tale, a costo zero e senza iscrizioni a fondi o trattenute in busta paga, a seconda delle esigenze: spese mediche, spese scolastiche per i figli e altro ancora”.

Per quanto riguarda la disoccupazione, il lavoratore somministrato ha diritto a due tipi di contributi che differiscono per i giorni lavorati negli ultimi 12 mesi e, di conseguenza, per la somma erogata.

Vediamo nel dettaglio di che tipi di contributi si tratta:

ai lavoratori precedentemente assunti con contratto/i a tempo determinato o indeterminato in somministrazione (tramite Agenzie per il Lavoro) spetta, se richiesto, un contributo di 780 euro o di 1000 euro nel caso abbiano lavorato presso un’agenzia di somministrazione per almeno 90 giorni, nel primo caso, o per almeno 110 giorni, nel secondo, negli ultimi 12 mesi. Il contributo è erogato una tantum, e più essere richiesto ogniqualvolta vengano maturati i requisiti sopracitati.

Se un lavoratore percepisce già la Naspi (disoccupazione) il contributo spetta ugualmente e si va ad aggiungere alle somme erogate dall’Inps.

La domanda completa di tutta la documentazione richiesta deve essere inviata dal 46esimo giorno e non oltre il 113esimo giorno dalla scadenza dell’ultimo contratto di lavoro.

La guida è a disposizione alla Cgil, in via Altobelli 5

Per qualsiasi tipo di info e richiesta telefonare al Nidil (0376 202255) e chiedere di Ruggero Nalin o Elena Turchi.