Ispezioni fiscali della Finanza, la Suprema Corte: “Il segreto professionale le può bloccare”

GUARDIA DI FINANZA CONTROLLO DOCUMENTI CONTABILI ISPEZIONE FISCALE

MANTOVA – I documenti e le dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza durante le ispezioni effettuate per acquisire elementi probatori circa il reato di frode fiscale, devono ritenersi inutilizzabili in sede processuale se il professionista che le ha rese oppone il segreto professionale. Questo, in estrema sintesi, il principio stabilito dalla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione e cristallizzato nella sentenza numero 34020 dello scorso 1 dicembre. Nello specifico i giudici di legittimità si erano trovati di fronte al ricorso presentato da una società di diritto inglese avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Mantova che aveva avallato il provvedimento di sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente di conti correnti e di quote societarie, richiesto dalla procura di via Poma, e volto ad identificare i beni oggetto della misura cautelare reale richiesto a seguito di ispezioni fiscali delle Fiamme Gialle nei locali di diverse società che venivano ritenute in collegamento con la ricorrente, oltreche nell’ufficio di un professionista iscritto all’ordine dei ragionieri ed esperti contabili di Mantova. Il reato perseguito era quello di frode fiscale. Secondo i finanzieri infatti, la società ricorrente e le altre a questa collegate avevano emesso fatture false per operazioni inesistenti onde evadere per più anni le tasse d’imposta. Contro tale decisione la difesa della società britannica aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostanzialmente, per due motivi. Da una parte, si era sostenuta l’illegittimità dell’utilizzo dei documenti e delle dichiarazioni raccolte durante gli accertamenti fiscali in quanto eseguiti oltre i termini di legge previsti dall’articolo 407 del codice di procedura penale per lo svolgimento delle indagini preliminari (ispezioni svolte nel 2015 e 2016 in riferimento ad un processo penale del 2012). Inoltre, il Tribunale del Riesame, prima di ammettere le dichiarazioni del professionista come elemento probante avrebbe dovuto verificarne il collegamento con le società implicate nella frode fiscale. La Cassazione, dunque, rimarcando il corretto operato del Riesame, ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dal pubblico ministero. La Suprema Corte infatti, ha chiarito che il pm può chiedere al giudice l’applicazione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine. E questo, in quanto la sanzione dell’inutilizzabilità, concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, e non quindi le ispezioni fiscali volte a impedire la prosecuzione della condotta vietata. Inoltre la Cassazione ha altresì ritenuto inammissibile la censura della sentenza impugnata in relazione alla presunta non utilizzabilità delle dichiarazioni del professionista perché coperte da segreto professionale. I giudici hanno fatto notare come, già nella sentenza di merito, si facesse presente che il segreto professionale non era stato invocato durante le ispezioni fiscali a cui era stato presente lo stesso professionista. Di conseguenza, secondo il Riesame le dichiarazioni e i documenti reperiti durante le ispezioni fiscali erano perfettamente utilizzabili. Se, al contrario il professionista interessato dalle ispezioni avesse opposto il segreto professionale, continua la Cassazione, ai militari della Guardia di Finanza non sarebbe rimasto altro da fare che interrompere le attività ispettive immediatamente e richiedere l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica. Per di più l’opposizione del segreto professionale sarebbe dovuta risultare da atto scritto del professionista. Mentre, nel caso di specie, il professionista oltre a non opporre il segreto professionale aveva collaborato con i militari nell’analizzare il contenuto della documentazione rinvenuta.