Mattarella scioglie il consiglio comunale ”Prassi, l’esecutivo resta in carica”

muni viadana

VIADANA “Il consiglio comunale di Viadana è sciolto”, è quanto decretato dal Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella  su proposta del ministro dell’Interno  Matteo Salvini . Nel documento, giunto a Palazzo Matteotti lo scorso 4 giugno, il riferimento alla prematura scomparsa del sindaco, (eletto il 31 maggio 2015 ndr) Giovanni Cavatorta avvenuta il 18 maggio. La decisione è stata presa, come specificato nel testo “ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”, ravvisando la presenza “dei presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale. Tuttavia, al netto di questo passaggio formale espletato per prassi, nulla cambierà da qui fino al termine del mandato (che si esaurirà a ridosso delle amministrative del 2020 ndr) per quanto concerne consiglio comunale e giunta, organo guidato da  Alessandro Cavallari  che è intervenuto per ribadire il proseguimento dell’azione dell’esecutivo in carica senza alcuna restrizione di sorta o limite circoscritto esclusivamente all’ordinaria amministrazione: «Come da norma e prassi, secondo l’art.53 del Testo Unico Enti Locali che disciplina la decadenza o il decesso di un sindaco – ha esordito l’amministratore viadanese – il 13 giugno è arrivato a questo ente il decreto Presidenziale di scioglimento della giunta e del consiglio comunale, decreto recante data 4 giugno. Sempre secondo normativa però sia il consiglio comunale che la giunta rimangono in carica con piene funzioni per il principio di continuità dell’azione amministrativa fino alle prossime, programmate, consultazioni elettorali. Nel più ampio obiettivo che sia assicurata la piena funzionalità dell’ente – ha precisato Cavallari confutando alcune voci erronee emerse nella giornata di ieri, sabato 15 – non si configura alcuna restrittiva ai poteri affidati al sostituto, prima vicesindaco ora sindaco reggente. La vacanza – ha concluso Cavallari – implica l’attribuzione di tutti i poteri del titolare, ordinari e straordinari, al sostituto fino alla prima tornata elettiva utile».