Bonifiche: respinto dal Tar l’ultimo ricorso della Ies

MANTOVA Ancora un tentativo di opposizione, e ancora una sentenza del tribunale amministrativo bresciano che respinge l’azione legale delle aziende del petrolchimico chiamate a rispondere dell’inquinamento prodotto nel sito dei laghi mantovani con una istruttoria durata anni, e che ha responsabilizzato del danno ambientale, nel caso, la raffineria Ies. Il Tar bresciano ha infatti respinto le istanze della raffineria verso la Provincia, titolare dell’istruttoria, verso la Belleli Energy, verso l’Inail e verso il Comune, ritenendole inammissibili.
Nel lungo dispositivo, la prima sezione del Tar presieduta dal giudice Angelo Gabbricci, oltre a respingere il ricorso della Ies, condanna la raffineria al pagamento delle spese di lite: 6mila euro alla Provincia, 2mila alla Belleli, altri 2mila all’Inail e 4mila al Comune di Mantova.
La principale contestazione della raffineria era indirizzata ai provvedimenti degli enti interessati che la ritenevano attrice di misure insufficienti a contenere il surnatante presente nel sottosuolo si livelli di falda, e responsabile della mancata ottemperanza circa le prescrizioni impartite. Lo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo, come noto, e che ha finito per estendersi anche all’area industriale della Belleli Energy, deriverebbe (già dagli anni ’90) da perdite di idrocarburi dalle tre condotte interrate di collegamento, combustibile e altri prodotti della raffinazione (in particolare Bkr, Virgin nafta e olio combustibile) con il vicino petrolchimico Montecatini-Edison.
Istruttoria e conferenza di servizi in capo alla Provincia avrebbero negli anni indicato la raffineria come principale responsabile di quell’inquinamento, imponendole misure di contenimento e rilevazione, col pieno appoggio del ministero dell’ambiente.
Dal canto suo la Ies ha dato corso alle misure prescritte, originando però rilievi degli enti. Da qui il ricorso fondato sull’efficacia della barriera da lei costruita, che sarebbe dimostrata sia dal fatto che i piezometri collocati nell’area Belleli, nelle aree umide e nel Mincio non avrebbero mai mostrato criticità connesse alla contaminazione da surnatante, e sia dalla riallocazione di ingenti risorse finanziarie, originariamente destinate alla bonifica dell’area. Senza contare che, a dire della Ies, con l’approvazione dei vari progetti di bonifica, il Ministero avrebbe implicitamente deciso di non dare seguito alle prescrizioni imposte nel 2013.
In più, dalle valutazioni dell’Arpa del 2021, l’Agenzia ha ribadito che i “poligoni di Thiessen” utilizzati per delimitare le zone con presenza di surnatante hanno dimensioni che non corrispondono all’effettiva area di influenza dei sistemi di recupero, e pure gli “skimmer” (impianti di filtraggio dell’inquinante) recuperano il prodotto che si accumula all’interno della colonna del piezometro senza però creare richiami dinamici dalle aree circostanti.
Insomma, qualcosa si è fatto, dicono i giudici, ma non a sufficienza, né sarebbero state attese tutte le prescrizioni impartite alla raffineria per la bonifica del sito inquinato di inetersse nazionale (Sin). Il collegio giudicante ha reputato inoltre “priva di pregio” l’asserzione della Ies secondo cui con l’approvazione dei vari progetti di bonifica, il ministero avrebbe di fatto rinunciato all’applicazione delle prescrizioni precedentemente imposte. Senza se e senza ma, per i magistrati è finito il tempo di tergiversare, specie dopo i pronunciamenti definitivi del Consiglio di Stato. Adesso si deve solo bonificare.