MANTOVA Dopo circa sette mesi di attività si è conclusa con una richiesta di archiviazione l’articolata indagine della procura di via Poma atta a far piena luce sulla morte del maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri di Mantova Pietro Taurino, 50 anni, deceduto lo scorso 17 marzo, undici giorni dopo aver ricevuto la somministrazione vaccinale anti covid con siero AstraZeneca. L’inchiesta, condotta dal procuratore capo Manuela Fasolato e dal sostituto Giulio Tamburini, definita fin da subito “ad ampio raggio”, aveva quale obiettivo primario, in difetto di una precisa casistica accademica in merito, quello di appurare l’esistenza di un’effettiva correlazione tra l’insorgere dei trombi a livello cerebrale, riscontrati in sede di esami autoptico, e l’assunzione del vaccino. Per fugare ogni dubbio sull’evento i pubblici ministeri avevano affidato un incarico peritale ad un pool di tre esperti, specializzati sia in ambito medico legale che in materia di trombosi cerebrale. L’esito dell’autopsia aveva infatti stabilito che la morte era da addebitare ad emorragia cerebrale e trombosi venosa cerebrale. A giocare un ruolo determinante in ambito investigativo erano risultati altresì i conseguenti prelievi del sangue a cosiddetto “cuor battente” – in assenza di attività cerebrale ma cardiaca – disposti tempestivamente dagli inquirenti sul corpo della vittima che, avevano evidenziato la presenza di porpora trombocitopenica trombotica, ovvero la formazione di piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo che bloccano l’apporto di sangue a organi vitali come cervello, cuore e reni, corroborando quindi in tal senso l’ipotesi di una correlazione, con elevata probabilità, tra la morte del militare e la vaccinazione da lui ricevuta. Ma in merito al fascicolo aperto verso ignoti, circa la fattispecie di reato di omicidio colposo, i magistrati inquirenti sono stati ugualmente costretti ad avanzare al Gip una richiesta, ancora sub iudice, di non luogo a procedere con relativa restituzione altresì degli atti per ulteriori accertamenti probatori non però a fini penali ma eventualmente in ambito di responsabilità civile; questo infatti, a fronte dell’entrata in vigore, il 1° aprile scorso, del decreto legge 44/2021 che, tra le disposizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus annovera una norma, nello specifico l’articolo 3, che in funzione di “scudo” disciplina la «responsabilità penale da somministrazione anti Sars-CoV-2». In sostanza, secondo quanto statuito dal legislatore, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) occorsi a causa della somministrazione di un vaccino anti covid, effettuata nel corso della campagna massiva la punibilità è esclusa quando l’uso di detto vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e dal Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».