MANTOVA Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, martedì 12 ottobre, ha firmato un’ordinanza per le misure temporanee fino al 31 dicembre 2021 per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale. Nel testo viene ordinato che al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle Dgr.
Quindi verranno applicate le seguenti misure:
- limitazione all’utilizzo in ambito urbano delle autovetture private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel (anche se dotate di FAP) dalle 8.30 alle 18.30.
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali, di cui all’allegato 1 della DGR 2055/2018 a partire dal 1° gennaio 2020;
Il divieto di circolazione si applica nell’area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
In attuazione della DGR VIII/7635 dell’11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona A. Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
2. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì, in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle Dgr.
Verranno applicate le seguenti misure, in aggiunta a tutte le prescrizioni e i divieti indicati al precedente punto da a) a h):
- estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel (anche se dotati di FAP) compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a). Il divieto di circolazione si applica nell’area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
In attuazione della DGR VIII/7635 dell’11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona A. Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale (
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
3. A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l’entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:
se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l’analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
Si avvisa che il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni già stabilite, e sotto riportate, mediante un controllo quotidiano:
1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.
Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
L’ordinanza sindacale è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mantova.