Torre della Gabbia , i legali del Comune di Mantova: il rogito è superato

MANTOVA – Era il 20 novembre 2015, quando i consiglieri di opposizione fecero valere in aula le ragioni della inaccessibilità della Torre della Gabbia attraverso l’appartamento di Palazzo Cadenazzi acquisito dal Comune; e ciò sulla base del rogito del 1987 che stabiliva le condizioni di compravendita della stessa torre al Comune. Torre “interclusa”, dice il rogito stilato dal notaio Sergio Lodigiani, e accessibile solo dal negozietto di via Cavour di proprietà della famiglia Bianchi. A quelle condizioni, dissero le minoranze consiliari, diverrebbe nullo lo stesso atto di acquisto dell’appartamento all’ammezzato del palazzo per ricavarne una biglietteria e zona informativa, compreso un “museo delle torri civiche”.
Fu in diretta la replica del parere legale affidato al dirigente di settore Sara Magotti, che sostanzialmente confermò la bontà dell’atto di acquisto dell’appartamento-biglietteria (ma anche sala d’attesa) basandosi su un “vulnus” del rogito: intanto, asserisce la dirigente, quello della servitù non è un diritto inalienabile; punto secondo, il fatto stesso che nel rogito si dia indicazioni al Comune acquirente di potere accedere alla torre dal negozietto sta a significare che la torre stessa non debba essere considerata “interclusa”.
La vecchia querelle di sette anni fa si ripropone oggi che le minoranze accusano il Comune di nullità l’atto di acquisto dell’appartamento, ipotizzando persino il dubbio di un danno erariale.
Dove starebbe il danno? Per i consiglieri l’acquisto dell’appartamento per circa 540mila euro, compresa la ristrutturazione, non poteva avere compimento, dato che i condòmini quasi trent’anni prima avevano ceduto la Gabbia al Comune col vincolo di non accedere al monumento dai locali di Palazzo Cadenazzi (cortile e piani superiori), ma solo semmai dalla strada. Vincolo del tutto superabile invece per l’avvocato Magotti, che non intravide ragioni di annullamento dell’acquisto.
Queste le argomentazioni, che deriviamo dalla registrazione dell’intervento della dirigente comunale: «Vi tranquillizzo: ho preso il codice civile per verificare se sussistano motivi di nullità del contratto. Vi assicuro che non ne ho trovati. Ho la certezza che non vi sia nessun motivo di nullità. D’altra parte non trovo che vi siano anche motivi di annullabilità del contratto. Anzi trovo che questa sia la soluzione assolutamente idonea e ideale per superare i problemi di un vecchio contratto: il famoso contratto del 1987, dove si dà atto che la torre è “interclusa”. D’altra parte – proseguiva l’avvocato Magotti – si obbligherebbe il Comune ad adottare soluzioni per accedere alla torre. Quindi, delle due l’una: o la torre è “interclusa”, o la torre non lo è. È un contratto che ha qualche limite, non è chiarissimo. L’ho letto, l’ho riletto, e sono arrivata alla conclusione che tramite questo contratto i condòmini hanno voluto tutelarsi proprio con riferimento a quelle possibilità che i consiglieri oggi ci dicono di dovere adottare, ossia una servitù di passaggio coattiva».